Art. 3.

      1. Il primo comma dell'articolo 2048 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «I genitori, il tutore ed i soggetti che di fatto esercitano sul minore un potere e un controllo analoghi a quelli derivanti dall'esercizio della potestà parentale sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela o dei minori soggetti al loro controllo».

      2. Il terzo comma dell'articolo 2048 del codice civile è sostituito da seguente:

      «Le persone indicate dal primo comma sono liberate da responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto e di aver impartito al minore un'adeguata educazione e il regolare assolvimento da parte del minore dell'obbligo scolastico. Le persone indicate dal secondo comma sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto».